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LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1595

Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  19-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In dipendenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in materia di orari e turni di servizio del personale ferroviario, le tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, stabilite con decreto del Ministro per i trasporti 2 febbraio 1960, numero 4206 - emanato in base all'ultimo comma dello articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed allo articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202 - sono integrate dei contingenti di posti nelle singole carriere del personale dell'esercizio, come indicato nell'unità tabella.