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LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1550

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese Impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

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Testo in vigore dal:  12-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960; n. 238, concernente il prelevamento di lire 3.300.000 dai fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA