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LEGGE 3 dicembre 1960, n. 1509

Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione;

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Testo in vigore dal:  4-1-1961

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato

"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1960

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA