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LEGGE 21 ottobre 1960, n. 1368

Proroga della tassa sulle merci imbarcate e in transito nel porto di Venezia.

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Testo in vigore dal:  10-12-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, prorogata fino al 31 dicembre 1962 con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e modificata, per quanto attiene alla misura, con la legge 27 marzo 1952, n. 198, è ulteriormente prorogata fino ai 31 dicembre 1984.
Il provento della tassa, a decorrere dal 1 gennaio 1963, è devoluto in parti uguali al Provveditorato al porto di Venezia ed alla Amministrazione comunale di Venezia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1960

GRONCHI FANFANI -JERVOLINO - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA