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LEGGE 29 ottobre 1960, n. 1317

Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

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Testo in vigore dal:  1-12-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso, nell'esercizio finanziario 1959-1960, un contributo di lire 16 milioni all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano (Palazzo di giustizia).
Alla copertura del predetto onere si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate previste dal provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio finanziario.