stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1305

Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  30-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è sostituito dai seguenti:
"Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, il 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.
Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sulla entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.
I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".