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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1263

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

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Testo in vigore dal:  24-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 1.830.800.000 a parziale copertura dei disavanzi di bilancio al 30 giugno 1960 degli Enti autonomi lirici previsti dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari.