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LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1235

Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))