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LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1215

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961.

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Testo in vigore dal:  13-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1960

GRONCHI FANFANI - TAVIANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA