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LEGGE 7 ottobre 1960, n. 1168

Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro e di bollo.

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Testo in vigore dal:  10-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il testo dell'ultimo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:
"Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione è computata per cento lire".