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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1598

Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

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Testo in vigore dal:  19-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.