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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1567

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

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Testo in vigore dal:  14-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.