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LEGGE 25 novembre 1960, n. 1518

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 3 maggio 1955, n. 427, a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.).

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Testo in vigore dal:  5-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.