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LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal:  29-10-1968
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Art. 10

((La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.
Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato))
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