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LEGGE 29 giugno 1960, n. 667

Ammissione di ufficiali di complemento, muniti di diploma di abilitazione magistrale, ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo.

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Testo in vigore dal:  31-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - ANDREOTTI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA