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LEGGE 29 giugno 1960, n. 658

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotranviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/1960)
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Testo in vigore dal:  30-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui per complessive lire 6.083.500.000 da servire per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature aziendali dell'A.T.A.C. e della "Stefer" e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile delle aziende stesse, in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche.
I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'interno con riferimento agli atti della spesa vistati dai competenti uffici tecnici statali.