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LEGGE 29 giugno 1960, n. 657

Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.

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Testo in vigore dal:  30-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 7 marzo 1958, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.