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LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  16-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono organi cartografici dello Stato:
l'Istituto geografico militare;
l'Istituto idrografico della Marina;
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il Servizio geologico.
La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.
Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.