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LEGGE 31 gennaio 1960, n. 32

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.

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Testo in vigore dal:  8-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.