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LEGGE 28 gennaio 1960, n. 18

Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.
I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle Province, ai Comuni e - ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo art. 2 - agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia.