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LEGGE 25 gennaio 1960, n. 9

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

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Testo in vigore dal:  19-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra - previsto dall'art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 - è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA