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LEGGE 25 gennaio 1960, n. 12

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

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Testo in vigore dal:  19-2-1960

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra - previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, modificato dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 - è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA