stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 11

Modifica all'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-2-1960 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fluire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami.
Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957, semprechè l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a "valente".
Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1960

GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA