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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1963)
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Testo in vigore dal:  17-2-1960

Art. 8


Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi, si provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori di lavoro di cui all'art. 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda imponibile dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:
a) contributo per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo;
b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.
I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferiscono, rispettivamente in ragione di due terzi e un terzo del relativo importo.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione.
Le misure dei predetti contributi, tenuto conto della esigenza di copertura del fabbisogno, saranno determinate, in ogni caso, in maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti doppia di quella del contributo di cui al punto a).
Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
Per l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale:
contributo di cui al punto a), lire 1,95;
contributo di cui al punto b), lire 3.90.
Il datore di lavoro è tenuto a versare unitamente al contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi previsti nel presente articolo.