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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1963)
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Testo in vigore dal:  17-2-1960

Art. 7


Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo è comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.