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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 7

Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco sui piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale.

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Testo in vigore dal:  18-2-1960

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Con effetto dal 1 luglio 1959, l'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, è sostituito dal seguente:
Art. 5. - "Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480.
Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.
Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.
Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa agli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto".