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LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1963)
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Testo in vigore dal:  17-2-1960

Art. 11


Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.
Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e) ed f), delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.