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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1233

Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  17-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA