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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1232

Modifica dell'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

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Testo in vigore dal:  1-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:
"Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960".