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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1153

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal:  27-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è prorogato di mesi sei.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA