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LEGGE 22 ottobre 1959, n. 938

Aumento del limite di acidità degli olii di oliva di pressione della campagna di produzione 1958-59, ammissibili a conferimento all'ammasso volontario.

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Testo in vigore dal:  2-12-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È elevato a 12 gradi il limite massimo di acidità degli olii di oliva di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1959

GRONCHI SEGNI - RUMOR - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA