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LEGGE 30 luglio 1959, n. 702

Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.

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Testo in vigore dal:  24-9-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:
"Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennità mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità mensile lorda pari a dollari 1090".