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LEGGE 24 luglio 1959, n. 692

Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  22-9-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le misure del premio di congedamento previsto dallo art. 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come segue:
lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;
lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;
lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;
lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio lire 135.000 al compimento del quinto anno di servizio;
lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;
lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;
lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.
La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.
Nei casi in cui risulti più favorevole, la misura di detto premio continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.