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LEGGE 24 luglio 1959, n. 608

Riordinamento dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.).

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Testo in vigore dal:  14-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.), ente di diritto pubblico, costituito con regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, modificato con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, e con legge 8 aprile 1954, n. 87, è soppressa. La soppressione avrà effetto dal momento in cui sarà costituita la Società per azioni prevista dal comma seguente.
Il complesso aziendale del predetto ente sarà trasferito ad una Società per azioni, da costituirsi sotto la denominazione sociale di "A. M. M. I. S. p. A." ed avente come scopo preminente la ricerca, la coltivazione dei giacimenti minerali metallici e l'utilizzazione, la trasformazione e il commercio dei minerali stessi e dei loro derivati.
La Società di cui al comma, precedente avrà un capitale pari al patrimonio netto dell'ente soppresso, risultante dall'ultimo bilancio approvato. Detto capitale si intenderà conferito dallo Stato e da ciascuno degli enti partecipanti alla costituzione del fondo di dotazione dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) mediante il trasferimento di cui al secondo comma del presente articolo, con esonero dalla procedura per la stima degli apporti in natura di cui all'art. 2343 del Codice civile.