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LEGGE 21 luglio 1959, n. 535

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960.

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Testo in vigore dal:  15-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.