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LEGGE 19 giugno 1959, n. 413

Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

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Testo in vigore dal:  15-7-1959
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verrà applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.
I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA