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LEGGE 26 maggio 1959, n. 429

Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi all'ammasso per contingente del frumento.

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Testo in vigore dal:  3-7-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, è prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.