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LEGGE 12 maggio 1959, n. 277

Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.

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Testo in vigore dal:  21-5-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è sostituito dal seguente:
"Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonché prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo".