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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1960

Art. 687


Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria e per il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la, rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione.
Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie.
I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza.