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LEGGE 20 marzo 1959, n. 135

Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.

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Testo in vigore dal:  29-4-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.
La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1324.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.