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LEGGE 18 marzo 1959, n. 101

Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI SEGNI Visto

, il Guardasigilli: GONELLA