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LEGGE 18 marzo 1959, n. 100

Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-4-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le gestioni affidate o trasferite all'A.R.A.R. ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3, e dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono assunte direttamente dallo Stato secondo la seguente ripartizione:
a) Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, e gestioni di cui all'art. 2, lettera a), della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
b) Gestione scorte, sub b), art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Azienda, delle ferrovie dello Stato;
c) Gestione acquisti macchinari, apparecchi, attrezzature, sub c), art. 2, della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Provveditorato generale dello Stato.