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LEGGE 2 febbraio 1959, n. 49

Estensione della indennità di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1959 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità speciale di cui all'art. 32, della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalità e con la decorrenza indicate nell'art. 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai sensi del regio decreto - legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.