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LEGGE 2 febbraio 1959, n. 33

Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione dei canoni locatizi dei nuovi palazzi di giustizia di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni sopra indicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata con l'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono aumentati come segue:
1) comune di Ascoli Piceno da lire 4.800.000 a lire 6.000.000;
2) comune di Bolzano da lire 7.800.000 a lire 21.800.000;
3) comune di Cagliari da lire 11.400.000 a lire 40.000.000.