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LEGGE 2 febbraio 1959, n. 32

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal:  4-3-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma sarà fatto fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.