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LEGGE 25 gennaio 1959, n. 26

Modifiche ai limiti previsti dall'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.

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Testo in vigore dal:  1-3-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra".
La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto è sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".