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LEGGE 14 gennaio 1959, n. 5

Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del "Fondo di rotazione" di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-2-1959 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Tale anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e sarà ripartita nelle tre categorie di operazioni previste dall'art. 5 di detta legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.