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LEGGE 8 gennaio 1959, n. 3

Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.

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Testo in vigore dal:  27-1-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1958, della seguente misura percentuale:
20 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;
16 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949:
12 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.
La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638.
La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946 è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti.