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LEGGE 8 gennaio 1959, n. 14

Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni.

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Testo in vigore dal:  24-2-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonché gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.
Nulla è innovato alla norma di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.