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LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

Istituzione delle scuole elementari carcerarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1963)
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Testo in vigore dal:  19-6-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.